{"id":41748,"date":"2023-08-09T18:51:48","date_gmt":"2023-08-09T18:51:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/?p=41748"},"modified":"2023-08-09T18:51:48","modified_gmt":"2023-08-09T18:51:48","slug":"condizione-giuridica-delle-minoranze-etno-linguistiche-di-micol-bruni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/?p=41748","title":{"rendered":"Condizione giuridica delle minoranze etno-linguistiche di  Micol Bruni"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-41749\" src=\"http:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15.jpg\" alt=\"\" width=\"728\" height=\"1030\" srcset=\"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15.jpg 728w, https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/43-15-106x150.jpg 106w\" sizes=\"(max-width: 728px) 100vw, 728px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"gE iv gt\"><\/div>\n<div class=\"\">\n<div id=\":5x\" tabindex=\"-1\"><\/div>\n<div id=\":5k\" class=\"ii gt\">\n<div id=\":5j\" class=\"a3s aiL \">\n<div dir=\"auto\">Condizione giuridica<br dir=\"auto\" \/>delle minoranze etno-linguistiche<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>Micol Bruni*<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>La normativa relativa alla tutela delle minoranze (o presenze) linguistiche o (etno-linguistiche) in Italia, oggi in vigore, nasce da un processo di dialettica istituzionale e culturale abbastanza variegato e articolato anche sul piano delle valenze giuridiche. Nella realt\u00e0 attuale \u00e8 ormai una certezza giuridica che le minoranze linguistiche sono dentro una dimensione istituzionale in cui tutela e valorizzazione rappresentano un punto di sicuro riferimento. Ma alla legge che sancisce tale tutela (la legge n. 482\/1999) si \u00e8 giunti dopo un significativo raccordo parlamentare che ha innescato un confronto politico e istituzionale tra le varie scuole di pensiero.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il dibattito sulle minoranze etno &#8211; linguistiche viene affrontato gi\u00e0 nella Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato nota nel linguaggio comune come Commissione Forti. E, in particolare, nella seduta del 2 febbraio 1946 che tale Commissione affronta il problema presentato da Silvio Innocenti sulle minoranze. La Commissione arriva a una distinzione precisa : suddivide le norme generali che sono valide per tutti i cittadini perch\u00e9 si tratta dei diritti di eguaglianza e di libert\u00e0 garantiti dalla Costituzione, e norme speciali volte alla tutela dei gruppi minoritari per salvaguardare la lingua in modo da mantenere un contatto con gli organi giudiziari con attenzione allistruzione e allo sviluppo della cultura. 1<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Diventa, quindi, importante analizzare gli articoli 3 e 6 della Costituzione. Un articolo, il 3 (2),\u00a0 che cre\u00f2 non poco scompiglio facendo riferimento a quel concetto di razza presente nel primo comma. Ma sia Basso che Aldo Moro tentano di spiegare quanto larticolo cerca di sancire. Basso faceva riferimento al fatto che una volta individuati i principi di libert\u00e0 e di eguaglianza potevano nascere degli ostacoli di ordine economico e sociale e, quindi, tutta la legislazione italiana\u00a0 doveva muoversi nel tentativo di eliminarli. Aldo Moro, facendo riferimento ad un uguale trattamento sociale, specifica che si tratta in realt\u00e0 di un carattere dinamico che deve avere lo Stato democratico. 3<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Inoltre il dibattito sulle minoranze si \u00e8 affrontato, in seno allAssemblea Costituente, in una seduta del 27 giugno 1947 in cui, discutendo sullarticolo 108,\u00a0 si prevedeva una autonomia\u00a0 speciale alle Regioni in cui vi erano queste presenze definite minoranze di confine, e in unaltra seduta del 1 luglio 1947 discutendo sullarticolo 108 &#8211; bis destinato poi a diventare larticolo 6 della nostra Costituzione.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nella storia della tutela delle minoranze etno linguistiche \u00e8 importante ricordare anche la cosiddetta proposta Codignola e lemendamento Lussu. Il primo, in sostanza era contrario al sistema degli statuti speciali, un sistema che mirava a garantire solo alcune minoranze linguistiche.\u00a0 Lussu invece cerc\u00f2 di riprendere in qualche modo la proposta di Codignola\u00a0 e precis\u00f2 il divieto per le\u00a0 nascenti regioni di limitare lo sviluppo delle minoranze.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Oggi, \u00e8 proprio allinterno della nostra Costituzione, in virt\u00f9 dei dibattiti affrontati nellAssemblea Costituente, che ritroviamo il concetto e la tutela delle minoranze etno linguistiche. Basti pensare allarticolo 6 della Costituzione. (4) In particolare larticolo 6 recita :\u00a0\u00a0 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.\u00a0<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Scompare, quindi, il termine etniche proprio per far risaltare i contenuti culturali e non nazionali e,inoltre, tale\u00a0 norma \u00e8 una evidente applicazione dellarticolo 3, della Costituzione stessa, citato precedentemente, vietando,appunto, ogni forma di discriminazione,\u00a0 ma anche dellarticolo 2 ( La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0. E richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale) poich\u00e9 in attuazione dei principi di tolleranza e di pluralismo mette in atto una tutela positiva delle minoranze volta a salvaguardare la loro cultura e a consentire una partecipazione nella vita sociale del paese.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sono tutti questi dibattiti ed \u00e8 la Costituzione ad aprire la strada ad una legge di tutela specifica per le minoranze linguistiche che si avr\u00e0 solamente nel 1999. Un ruolo molto importante \u00e8 stato giocato dalla figura dellOnorevole Fortunato Aloi, che nella seduta del 11 giugno 1998 nella Camera dei Deputati\u00a0 proprio in un dibattito dedicato alla difesa\u00a0 delle minoranze etno linguistiche\u00a0 nel rispetto\u00a0 dellunit\u00e0 nazionale (parafrasando il titolo di un suo libro) e analizzando quello che diventer\u00e0 larticolo 1 della legge 482 afferma che il dato predominante per la difesa delle minoranze etno linguistiche sta nella difesa della lingua e ribadisce il concetto secondo il quale sarebbe necessario parlare di presenze etniche e non di minoranze proprio per riconoscere a queste un portato culturale e storico. 5<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In riferimento alla difesa della lingua italiana come difesa dellunit\u00e0 nazionale lOnorevole Aloi precisa la scelta dellarticolo 1 della Legge n. 482\/ 99.\u00a0 6<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Difesa delle minoranze e tutela della cultura delle etnie. Si tratta\u00a0 di una sottolineatura di sicuro spessore che chiama in causa un rapporto che risulta fondamentale tra la presenza minoritaria in s\u00e9 e la territorializzazione.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ed\u00a0 \u00e8 su questo rapporto che nasce la Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 che detta Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Il testo, costituito da\u00a0 20 articolo con un articolo, il 18\u00a0 bis, introdotto dallarticolo 23 della legge 23 febbraio 2001 n. 38, \u00e8 quello approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 25 novembre 1999 e pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 1999. Per capire di quali minoranze si parla e quali minoranze vengono tutelate bisogna leggere larticolo 2 :\u00a0 In attuazione dellaticolo6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quella parlanti il francese, il franco\u00a0 provenzale, il friulano, il ladino, loccitano e il sardo.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In riferimento a tale legge c\u00e8 da precisare, comunque, che la studiosa Caterina Brunetti ha suddiviso in gruppi linguistici le realt\u00e0 minoritarie creando un vero e proprio percorso.\u00a0 7<br dir=\"auto\" \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Da questo percorso \u00e8 nato un vero e proprio discorso attinente gli aspetti giuridici ovvero sostenendo una posizione particolareggiata sulla necessit\u00e0 di tutelare le lingue come vere e proprie realt\u00e0 linguistiche ed etniche allinterno del panoram,a stabilito dalla normativa.8.<br dir=\"auto\" \/>\u00a0 \u00c8 naturale, per\u00f2, che non si possono scindere due fattori fondamentali: la lingua sta al portato antropologico come il territorio sta alla eredit\u00e0 etnica. Non ci sono dubbi sul fatto che una minoranza (o presenza minoritaria) vive dentro un territorio nazionale. Quindi, vivendo in un intreccio o in un incrocio di identit\u00e0 il valore pi\u00f9 immediato \u00e8 quello della contaminazione. I territori sono contaminati, ovvero esistono in quanto le culture si incontrano e realizzano un interscambio sia linguistico che etno-antropologico. Un elemento in pi\u00f9 \u00e8 dato da quelle minoranze che hanno una eredit\u00e0 altra rispetto alla storia della cultura occidentale. Mi riferisco in particolare agli Italo-albanesi. La cultura degli Italo-albanesi sottolinea in realt\u00e0 un ponte non solo tra due mari ma soprattutto tra due civilt\u00e0. LAdriatico e il Mediterraneo sono una chiave di lettura che focalizza la definizione di una vera e propria contaminazione. Questo \u00e8 un aspetto fondante che tocca prospetti sia di natura culturale sia politica. Ma \u00e8 proprio qui che si innesca un procedimento di ordine giuridico perch\u00e9 linterscambio culturale non pu\u00f2 sussistere se non attraverso lanalisi delle contaminazioni. Entrambi (interscambio e contaminazione) sono parte integrante di quella tutela che si garantisce soltanto attraverso delle norme prettamente giuridiche.<br dir=\"auto\" \/>\u00c8 naturale che, grazie al percorso normativo, bisogna sempre pi\u00f9 tendere verso un approfondimento di tutte quelle realt\u00e0 minoritarie presenti sul territorio italiano. La loro presenza, dunque, non pu\u00f2 essere sostenuta soltanto da una motivazione o incentivazione folcloristica ma da interazioni tra la tutela e la valorizzazione di un patrimonio culturale molto pi\u00f9 complesso e molto pi\u00f9 diversificato. Lingua e culto rappresentano quella mediazione fondamentale per catturare nodelli culturali. Mediazione e interazione. Non bisogna, comunque, dimenticare che i processi culturali sono sempre processi esistenziali che pongono al centro valori e significati identitari.<br dir=\"auto\" \/>La lettura antropologica del territorio apre sempre una prospettiva non solo storica ma anche di natura sociologica ed etnica. Processi che pongono allattenzione la tradizione e il linguaggio dei popoli.<br dir=\"auto\" \/>In virt\u00f9 della Legge n. 482\/99 la prima fase dellindagine, per fare un esempio, \u00e8 rivolta alle 50 comunit\u00e0 Arbresh, (distribuite in sette Regioni dellItalia: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise), trover\u00e0 una maggiore integrazione e comparazione (e completezza) con le altre 11 popolazioni (catalane, germaniche, greche slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, loccitano e il sardo) che formano un percorso di lettura storica, antropologica e culturale in senso generale di tutte le minoranze etno-linguistiche presenti, secondo la normativa, in Italia. Il discorso sulla cultura etno-linguistica va, comunque, considerata e studiata in una visione di studi globali.<br dir=\"auto\" \/>Ci\u00f2 ci permetterebbe non solo di fotografare la geografia culturale delle minoranze sommerse (una radiografia indirizzata al patrimonio dei beni culturali) che hanno avuto, comunque, una loro base solida nella storia delle varie Regioni dItalia ma ci permetterebbe di realizzare una mappatura di quei beni culturali presenti nella comunit\u00e0 italiana, la cui lingua, la storia e la tradizione hanno una eredit\u00e0 eterogenea.<br dir=\"auto\" \/>Attualmente le popolazioni cosiddette minoritarie (minoranza etno-linguistica) ammonterebbero a circa il 5% dellintera popolazione. Sono diverse le popolazioni e le etnie di tradizione e lingua non italiana presenti nel nostro territorio e sono distribuite in diverse Regioni come (si riportano degli esempi esplicativi):<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>\u2211 la Sardegna (Catalani, Sardi);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 la Sicilia (Albanesi);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 la Calabria (Albanesi, Neogreci, Provenzali, Zingari Rom);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 la Puglia (Albanesi, Neogreci e Franco-provenzali);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 la Campania (Albanesi);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 il Molise (Albanesi e Croati);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Abruzzo (Albanesi, Zingari Rom);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Friuli-Venezia Giulia (Ladini, Sloveni, Tedeschi);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Veneto (Ladini, Cimbri o Tautsch);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Trentino e Alto Adice (Tedeschi, Ladini);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Lombardia (Zingari Sinti);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Piemonte (Occitani, Franco-provenzali, Walser, Zingari Sinti);<br dir=\"auto\" \/>\u2211 Valle d&#8217;Aosta (Francesi, Franco-provenzali, Walser).<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>Ogni realt\u00e0 minoritaria ha una storia particolare anche dal punto di vista patrimoniale-culturale, come si pu\u00f2 notare con il mondo arbresh. Non \u00e8 questione soltanto di lingua (ci troviamo in un contesto di cultura indo-europea) ma di patrimonio culturale e storico, che andrebbe ricontestualizzato in un quadro generale inerente la cultura dei nuovi saperi. I nuovi saperi sono parte integrante di un procedimento giuridico che pone allattenzione una e vera e propria serie di normative inerenti la tutela dei popoli altri che si trovano, per diversi motivi, allinterno del territorio italiano.<br dir=\"auto\" \/>Il territorio italiano in riferimento alla questione relativa alle presenze minoritarie si \u00e8 sempre confrontato sulle tematiche legate alla tutela sulla base di riferimenti giuridici. Infatti, la Legge n. 482\/99 \u00e8 il risultato di una serie di interventi normativi accolti su scala regionale. Non solo le regioni a statuto autonomo hanno adottato delle precise costanti giuridiche ma anche quelle regioni le cui presenze minoritarie hanno una loro incisivit\u00e0 politico-culturale, hanno definito dei percorsi giuridici in materia di tutela determinando sempre un confronto tra diritti e doveri allinterno del territorio alla luce sempre di una specificit\u00e0 di norme e in varie interazioni tra identit\u00e0 nazionale e processi derivanti dallethnos di fondo delle comunit\u00e0 cosiddette minoritarie.<br dir=\"auto\" \/>Il popolo italo-albanese ha una sua dimensione precisa nel contesto delle proposte di una giurisprudenza di tutela. Proprio con le capitolazioni sono stati siglati i primi patti giuridici e i primi raccordi tra popoli emigranti e territori accetanti.<br dir=\"auto\" \/>\u00c8 sulla base di queste accordi giuridici che gli Albanesi sono successivamente approdati nei vari territori. Non per caso \u00e8 quel popolo che si presenta ben articolato nel territorio meridionale in una regionalizzazione non ad escludere ma ad includere. Infatti, le regioni nelle quali sono presenti gli Italo-albanesi hanno sempre cercato di sviluppare un dibattito giuridico della tutela delle minoranza linguistiche.<br dir=\"auto\" \/>In Calabria pi\u00f9 volte si \u00e8 tentato di definire tale quadro ed \u00e8 naturale che latto giuridico, in questo caso, ha un senso se la presenza culturale di una determinata etnia ha una sua forte e consistente dimensione radicante nella cultura di appartenenza e quindi in un processo di integrazione tra elementi direttamente giurisprudenziali e propriamente culturali.<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>1 Cfr. Brunetti , C., La condizione giuridica delle minoranze linguistiche. Esame antologico di un diritto negato, Edizioni Vatra, Cosenza, 1985.<br dir=\"auto\" \/>2\u00a0 Art. 3 Cost.\u00a0 Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. \/ E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese.<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>3 Brunetti, C., op. cit..<br dir=\"auto\" \/>4 Art. 6 Cost.\u00a0\u00a0 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.\u00a0<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>5 Aloi, F., ho presentato una serie di emendamenti\u00a0 che si muovono in direzione della salvaguardia del valore centrale, essenziale della lingua italiana. Ma abbiamo presentato, oltre alla proposta di legge che risulta parte integrante del testo, anche una serie di emendamenti per salvaguardare il diritto di quelle che non definiscono minoranze, ma presenze etnico\u00a0 linguistiche e quindi culturali. Infatti, la presenza di un gruppo etnico in una certa area pu\u00f2 sembrare minoritaria, ma di fatto costituisce il momento culturale pi\u00f9 importante della zona e quindi lespressione di tradizioni, valori, tutta una serie di elementi che ci hanno posto in condizione di affermare che per noi si tratta di presenze etnico\u00a0 linguistico\u00a0 culturali.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In difesa di minoranze etnico\u00a0 linguistiche (nel rispetto dellunit\u00e0 nazionale), Poligrafia Sud, RG, pag.7.<br dir=\"auto\" \/>6 Aloi, F.,\u00a0 A fronte di presenze etnico\u00a0 linguistiche e culturali, che non inducuno alcuna preoccupazione in ordine a fenomeni centrifughi e scissionistici, \u00e8 importantissimo salvaguardare la lingua italiana. \u00c8 questo il motivo per cui abbiamo fortemente voluto larticolo 1 : la nostra lingua va difesa anche in rapporto a tutta una serie di barbarismi di ritorno. Ribadiamo questa posizione nel solco della nostra tradizione, che pone lItalia al centro della nostra proposta politica, sociale, culturale e morale.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 op. cit., pag. 9.<br dir=\"auto\" \/><br dir=\"auto\" \/>7 Brunetti, C., I gruppi minoritari possono essere suddivisi, a loro volta, sostanzialmente in tre fasce: la prima \u00e8 quella delle minoranze di confine: cio\u00e8 di gruppi linguistici parlanti il medesimo idioma di uno stato confinante con il territorio della Repubblica italiana. Tale \u00e8 il caso del gruppo tedesco dellAlto Adige, degli sloveni del Friuli e, con alcuni elementi di peculiarit\u00e0, dei francesi della Val dAosta. La seconda \u00e8 quella dei gruppi linguistici minoritari inseriti allinterno del territorio della Repubblica in seguito ad emigrazioni e diaspore, come \u00e8 il caso degli albanesi del Mezzogiorno dItalia (con qualche eccezione del Nord), dei serbo-croati nel Molise, degli occitani in Calabria, degli zingari diffusi su quasi tutto il territorio nazionale, dei catalani in Sardegna. La terza \u00e8 costituita dai gruppi residuali: \u00e8 il caso degli occitani delle zone occidentali del Piemonte, della Liguria e della Calabria, dei ladini del trentino Alto Adige, dei grecanici della Calabria e della Puglia. A questa stessa fascia possono essere ricondotte le situazioni del Friuli e della Sardegna in cui parlata e cultura delle relative popolazioni non sono state ridotte in condizioni di estrema subalternit\u00e0 come, invece, purtroppo, \u00e8 avvenuto per i gruppi precedentemente citati nella terza fascia\u00a0\u00a0\u00a0 op. cit., pagg.11-12.<br dir=\"auto\" \/>8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Estremamente variegate sono le misure di tutela di cui beneficiano queste minoranze e cospicue, come vedremo, sono le disparit\u00e0 di trattamento. Questa differenza deriva anche dalla differenziata posizione dei gruppi minoritari, divisi tra minoranze di confine e minoranze interne. Per questultime occorre ricordare che esse possono essere divise in minoranze che parlano una lingua ufficiale di uno Stato sovrano (\u00e8 il caso degli albanesi, dei serbo-croati, dei catalani la cui lingua \u00e8 in condizioni di semi-ufficialit\u00e0 in Spagna, dei grecanici anche se la loro parlata differisce da quella greca-moderna) e minoranze linguistiche la cui parlata non \u00e8 usata in alcun altro Stato indipendente (questo \u00e8 il caso dei sardi) per cui si tenta di qualificarle come dialetti. Questo secondo gruppo viene a trovarsi, cos\u00ec, in una posizione particolare: ossia, da un lato, manca come riferimento una struttura statale indipendente di madre-lingua, tale da catalogarle come minoranze linguistiche e, dallaltro, esso si caratterizza come un radicamento e una sensibilit\u00e0 popolare da cui scaturisce una forte esigenza di identificazione linguistica e culturale\u00a0\u00a0\u00a0 Brunetti, C.,op. cit.,pag.13.<\/p>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<div dir=\"auto\">*Storica delle MiMinoranze<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Condizione giuridicadelle minoranze etno-linguisticheMicol Bruni*La normativa relativa alla tutela delle minoranze (o presenze) linguistiche o (etno-linguistiche) in Italia, oggi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,35],"tags":[],"class_list":["post-41748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-italiano","category-opiniones"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=41748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41748\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=41748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=41748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoitaliano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=41748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}