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La linea strategica dell’Europa: dallo Stretto di Hormuz la via per la de-escalation

A admin
24 de marzo, 2026

Carlo Di Stanislao


​»La pace non è l’assenza di guerra, ma una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia.» — Baruch Spinoza

​Il 2026 si sta delineando come l’anno del «grande bivio» per l’ordine mondiale. Mentre i venti di guerra tra l’amministrazione Trump, Israele e la Repubblica Islamica dell’Iran soffiano con una violenza senza precedenti verso il Golfo Persico, emerge una voce dissonante, ferma e inaspettatamente coesa: quella dell’Europa. La posta in gioco non è solo la stabilità di un braccio di mare largo appena 21 miglia nautiche nel suo punto più stretto, ma la tenuta stessa del sistema internazionale basato sulle regole e sulla cooperazione multilaterale.

Il ritorno dell’Europa responsabile: dal G7 al «documento dei Sei»

​Di fronte all’escalation della guerra ingaggiata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, l’Europa ha mostrato un inatteso segnale di responsabilità e coesione strategica. Il formato E4 – che vede schierate Italia, Francia, Germania e Regno Unito – con il fondamentale sostegno del Canada, ha assunto una posizione autonoma rispetto alla linea marcatamente bellicista di Donald Trump e del governo Netanyahu. Questa postura non è un semplice atto di dissenso politico, ma una riaffermazione della centralità del diritto internazionale come unico argine al caos globale.

​Al vertice G7, il riformato asse delle principali leadership europee ha sostenuto con vigore il ritorno alla Risoluzione 1701 per il Libano, chiedendo la cessazione immediata delle ostilità e la stabilizzazione regionale. Si è trattato di un formale «altolà» alla progressione militare di Israele. Parallelamente, il 19 marzo, sei Paesi – Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Giappone – hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sullo Stretto di Hormuz, segnando una netta presa di distanza dalla postura offensiva americana.

​Gli europei sono stati estremamente accorti nel non estendere la missione difensiva Aspides, evitando di cadere nella trappola narrativa secondo cui sarebbe l’Iran l’unico violatore del diritto internazionale. Sebbene Teheran abbia interdetto il traffico marittimo, è un fatto documentato che il Paese sia stato messo di fronte all’aggressione armata in assenza di una legittimazione internazionale (Statement Regarding the Use of Force Against Iran, ASIL, 2 marzo 2026). In questo scenario, l’interdizione di Hormuz e gli attacchi alle basi americane nell’area appaiono come misure di difesa estrema, seppur problematiche. Il documento europeo condanna gli attacchi, ma introduce un elemento decisivo: la disponibilità a garantire la sicurezza della navigazione è subordinata alla cessazione delle ostilità. Non si parla di missioni offensive, ma di una postura politica funzionale a riaprire la via diplomatica.

Il regime giuridico dello Stretto di Hormuz e i limiti all’interdizione

​Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo nevralgico per l’intera economia del pianeta: vi transita circa il 20–25% del commercio mondiale di petrolio. La geografia dello stretto, con le coste iraniane a nord e quelle dell’Oman e degli Emirati Arabi Uniti a sud, impone che ogni nave debba necessariamente attraversare le acque territoriali di questi Stati. Tuttavia, tale prossimità territoriale non conferisce allo Stato costiero il potere di interrompere unilateralmente il traffico internazionale.

​Il regime degli stretti si fonda sul principio del «transit passage» (passaggio di transito), declinato anche come «passaggio inoffensivo» dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS, art. 37-44). Questo è un principio di diritto consuetudinario che vincola anche nazioni che non hanno ratificato il trattato, come gli Stati Uniti e l’Iran. La Corte Internazionale di Giustizia, fin dal caso Corfu Channel (1949), ha chiarito che gli Stati costieri hanno l’obbligo di non ostacolare il passaggio e di garantire la sicurezza della navigazione, notificando eventuali pericoli come le mine navali.

​Tuttavia, il quadro cambia drasticamente in un contesto di conflitto armato. Come sottolinea la dottrina di Natalino Ronzitti (Diritto internazionale dei conflitti armati, 2022), il diritto del mare si integra con il diritto dei conflitti: la libertà di navigazione non può essere sospesa arbitrariamente, ma può subire limitazioni temporanee se queste sono strettamente necessarie alla legittima difesa.

Legittima difesa e interdizione: il caso iraniano nella «zona grigia»

​L’attuale crisi presenta un elemento critico: l’Iran è oggetto di attacchi armati sistematici nell’ambito di una «guerra preventiva» che il diritto internazionale non riconosce come ammissibile. Ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, la legittima difesa è consentita solo di fronte a un attacco armato già sferrato o concretamente imminente.

​Dopo bombardamenti mirati contro vertici politico-militari e infrastrutture strategiche che hanno coinvolto la popolazione civile, Teheran ha reagito con misure di interdizione e attacchi alle basi statunitensi. In questa prospettiva, l’Iran può sostenere che l’uso dello Stretto di Hormuz da parte di forze ostili costituisca una minaccia diretta alla propria integrità territoriale. Ci troviamo in una «zona grigia» del diritto: l’interdizione è problematica per il commercio pacifico, ma può essere considerata, in circostanze estreme, una misura difensiva legittima, similmente a quanto accaduto nelle Falkland (1982) o durante le guerre del Golfo del 1991 e 2003.

​Un focus essenziale va posto sulla disciplina delle mine navali. Il loro uso è regolamentato dal Protocollo II della CCW e dal Manuale di Sanremo (1994). È fatto divieto di impiegare mine «vaganti» o non controllabili, poiché colpiscono in modo indiscriminato. L’Europa deve imporre con fermezza che l’eventuale uso di mine da parte iraniana sia sempre segnalato e controllabile, nel rispetto delle norme umanitarie, per non trasformare un atto di difesa in un crimine contro la navigazione civile.

La scelta europea: una «exit strategy» tra diplomazia regionale e Onu

​La prudenza europea nasce dalla consapevolezza che un intervento navale armato rischierebbe di essere percepito come parte dell’azione ostile contro l’Iran, portando a una delegittimazione giuridica e a un’escalation incontrollata. L’Italia e i partner europei – valorizzando l’intesa sancita dal Trattato del Quirinale tra Roma e Parigi – hanno evitato missioni di forza prive di mandato ONU, che potrebbero esporre gli Stati ospitanti basi NATO a pesanti responsabilità internazionali e ritorsioni.

​La linea strategica è chiara: costruire una soluzione multilaterale. Anche nel mondo arabo cresce il malcontento; basti pensare alle parole del magnate emiratino Khalaf Al Habtoor, che ha ammonito il presidente Trump sui danni collaterali di una guerra non scelta dai Paesi del Golfo. L’Europa deve dunque farsi promotrice di una cooperazione estesa, coinvolgendo il «Global South» per approdare alle Nazioni Unite con una proposta dirompente.

​Per superare l’eventuale veto statunitense al Consiglio di Sicurezza, la strada è quella della Risoluzione «Uniting for Peace» presso l’Assemblea Generale. La proposta deve imperniarsi su tre passaggi chiave:

  1. ​Il cessate il fuoco immediato coordinato da un team di negoziatori imparziali.
  2. ​Ispezioni urgenti dell’AIEA sulla questione nucleare per disinnescare i pretesti bellici.
  3. ​Un programma guidato dal Comitato ONU per i Diritti Umani per affrontare la repressione interna in Iran, svincolandola dalle logiche di cambio di regime forzato.

​In conclusione, stavolta i giuristi e i diplomatici non possono che plaudire alla fermezza dell’Europa. La strategia di una «Peace through Law», teorizzata da Hans Kelsen nel 1944, torna a essere l’unica via credibile. La pace non si persegue con la forza indiscriminata, ma attraverso la riaffermazione di un diritto che sia uguale per tutti, anche nel cuore tempestoso dello Stretto di Hormuz.

Tutte l’opinioni versati nel sito correspondono solo a chi la manifesta. Non e necessariamente l’opinione della Direzione

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