Angela Casilli
Per consentire agli elettori, chiamati ad esprimere la propria opinione sulla riforma della giustizia nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimo, di fare una scelta consapevole dell’importanza dei quesiti da votare, è meglio chiarire gli equivoci che da più parti stanno crescendo.
La legge di riforma della magistrature è una legge costituzionale, pubblicata nella G.U. Serie Generale N. 253 del 30 ottobre 2025, recante” Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Gli articoli in questione sono l’87, 102, 104, 105, 106, 107, 110. L’opinione corrente, avallata dalla maggioranza al governo, ritiene necessaria tale riforma per separare le attuali carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, separazione che in futuro sarà meglio precisata con una legge ordinaria.
La riforma sarebbe, in sostanza, il completamento della riforma Vassalli del 1989, perché prevederebbe attraverso la parità tra accusa e difesa, la trasformazione definitiva del nostro processo penale da inquisitorio ad accusatorio.
Vassalli era convinto di rafforzare, con la sua riforma, l’imparzialità del giudice, proprio con la parità tra accusa e difesa e il distacco del pubblico ministero dall’organo giudicante.
Egli era altresì convinto della necessità di assoluta indipendenza del potere giurisdizionale, attraverso un organo di governo come il Consiglio Superiore della Magistratura, e non avrebbe certamente accettato la divisione di tale organo, perché sarebbe risultato indebolito nella sua funzione, che è quella di difendere l’indipendenza della Magistratura.
Le riserve che da più parti si esprimono, soprattutto dall’opposizione di sinistra, riguardano la legge di riforma, destinata solo in apparenza a integrare la lettera e lo spirito del nostro impianto costituzionale.
In particolare:
- la separazione delle carriere, tra giudici e pubblici ministeri, era stata già avviata dalla riforma Cartabia con una legge ordinaria: sarebbero state sufficienti poche norme ordinarie per completare questa riforma invece di mettere in discussione norme fondamentali dell’attuale impianto costituzionale del potere giudiziario;
- toccando la Costituzione si avvia un processo di indebolimento del potere giudiziario, perché la riforma prevede la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti, l’elezione dei componenti sostituita dal sorteggio e “l’istituzione di una Alta Corte disciplinare“, autoreferenziale in barba al divieto costituzionale di giurisdizioni speciali, riscrivendo l’art. 105 della Costituzione;
Per ultimo, l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) teme, proprio per quanto espresso nella legge di riforma, che la stessa altro non sia che il primo passo per attuare un progetto più grande, a danno non solo della magistratura requirente, ma di tutta la magistratura, uno degli assi portanti della nostra democrazia.
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